Ingrandisci le modalità di deposito di un marchio personale in Italia in caso di entrata in vigore di modifiche alle Condizioni d’uso del Codice della Proprietà Industriale.
Non appena sono entrate in vigore le modifiche alle regole di attuazione dell’indice degli asset industriali, è stata sistematicamente eliminata la necessità della rappresentazione grafica e il concetto di marchio è stato ampliato per conformarsi alle normative europee. Un’occasione per vedere come depositare una domanda di marchio personale in Italia.
Per diventare titolare di un marchio nazionale in Italia (valido solo nel territorio italiano, compreso lo stato di San Marino), è necessario presentare domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Brevetti. Marchi (“UIBM”).
La domanda di marchio può essere depositata da qualsiasi persona fisica (compresi i minori e gli stranieri, se residenti in uno dei paesi dell’UE) o da una persona giuridica. Molti possono possedere lo stesso marchio.
Il titolare può presentare il reclamo direttamente o il titolare può decidere di rappresentarlo per iscritto (avvocati in proprietà industriale abilitati, agenti o procuratori, procuratori).
Registrazione marchio: qual è la procedura in Italia?
– In via telematica, direttamente sul sito UIBM, con dispositivo di firma digitale;
– cartaceo in qualsiasi sala d’affari (utilizzo di moduli diversi a seconda della persona che presenta la richiesta (titolare o rappresentante/rappresentante);
– o per posta all’indirizzo UIBM.
Prima di depositare un marchio, è importante che il richiedente, tramite il proprio consulente, effettui una ricerca preventiva per verificare la presenza dell’identificazione dei prodotti e servizi per i quali desidera richiedere la registrazione. Successive proteste o controversie.
Quanto costa registrare un’identità separata?
Per la prima archiviazione, il costo per la registrazione dell’identità univoca è di 101 euro per una tipologia di beni e servizi e 34 euro per ogni classe aggiuntiva (più 34 per l’ordine originario, più 16 per sezione per 4 pagine – se presentata da un agente/agente – e Segreteria costa 40 euro).
L’UIBM non effettua pregresse ricerche artistiche per verificare la novità del marchio, ma si limita a verificare la conformità alla domanda di autorizzazione e ai requisiti di legge. La domanda di marchio viene quindi rilasciata da un terzo per consentire un termine per l’opposizione alla registrazione. Le domande non impugnabili vengono quindi registrate.
La registrazione in Italia può durare fino a 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata per un periodo illimitato superiore a 10 anni (specificato da depositare entro 12 mesi prima dell’ultimo giorno di rinnovo del marchio. la maggiorazione entro sei mesi consecutivi).
Concetto di marchio recentemente ampliato
Il 9 settembre 2021 è entrata in vigore l’Ordinanza 119 del Ministero dello Sviluppo Economico, 1° giugno 2021, che ha modificato il regolamento di attuazione dell’Indice della Proprietà Industriale (CBI) (Ordinanza 33/2010).
In particolare, la necessità di modificare il Regolamento del 2010 che disciplina le procedure di deposito delle domande di marchio nasce dalle modifiche introdotte dall’Ordinanza 15/2019, che ha sostituito l’Ordinanza (UE) 2015/2436 sulla base approssimata delle leggi degli Stati membri. Adeguamento del diritto nazionale ai marchi e al regolamento sui marchi comunitari.
L’ordinanza 15/2019 ha apportato importanti innovazioni, soprattutto eliminando la necessità della rappresentazione grafica del marchio (che, in sostanza, impediva l’accesso a nuove tipologie di marchi). Tuttavia, solo con l’ordinanza 119/2021 la libertà di rappresentazione del marchio è stata sistematicamente stabilita che può essere ricreata, a condizione che l’identità possa essere rappresentata in qualsiasi forma appropriata. Chiaro e preciso, al fine di consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare l’oggetto della protezione fornita al titolare. La rappresentazione del marchio è infatti un elemento determinante ai fini della sicurezza perché definisce il significato della registrazione e può essere accompagnata da una descrizione.
Il regolamento 2010 fa riferimento al sistema di rappresentazione delle varie tipologie di punteggi ormai stabilmente accettato; Quindi il marchio in particolare è consentito:
– Verbale, non necessita di riproduzione grafica o colori;
– La metafora è contrassegnata da un segno sul quale compaiono tutti i suoi elementi ei colori nei luoghi appropriati;
– Tridimensionalità, rappresentata dalla riproduzione grafica della forma;
– Schemi ripetitivi, la cui rappresentazione mostra il metodo di ripetizione;
– colore, che rappresenta il codice colore generalmente riconosciuto;
– Specificato da una presentazione accurata in audio, file audio o codice musicale;
– Motion, la sua rappresentazione in un file video o una sequenza che descrive il movimento;
– Multimedia, rappresentato dal file audiovisivo;
– Olografico, che rappresenta un file video o una riproduzione grafica/fotografica.
L’UIBM chiarirà ulteriormente le modalità di deposito delle domande di marchi di categoria non tradizionali.
Si segnala, infine, che in conformità ai requisiti europei, la domanda di marchio deve contenere un elenco analitico dei beni o servizi richiesti.
Co-autore con l’avvocato Nicola Latanci presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, formazione IP/ID
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